Statuto della Camera Penale di Pistoia

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Statuto della Camera Penale di Pistoia2022-05-13T11:46:56+02:00

Come in ultimo modificato in data 18 febbraio 2022

Associazione fra Avvocati del Foro di Pistoia

Art. 1: Associazione

E’ costituita una libera associazione denominata “Camera Penale di Pistoia”, alla quale aderiscono Avvocati e Praticanti Avvocati, iscritti negli albi professionali del Distretto della Corte d’Appello di Firenze, che esercitano in modo significativo il patrocinio penale nel circondario del Tribunale di Pistoia.
L’Associazione e’ apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.
L’Associazione aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2: Sede

La Camera Penale ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia.

Art. 3: Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio è costituito:

  • delle quote di associazione;
  • dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa;
  • dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale.

Art. 4: Scopi e attività dell’Associazione

L’Associazione si propone:

  1. di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione e di svolgere attiva opera per un migliore e più democratico funzionamento della giustizia penale nel rispetto della Costituzione Italiana e della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo;
  2. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
  3. di tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura
  4. di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;
  5. di vigilare sulla corretta applicazione della legge;
  6. di affermare che il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato, anche nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione;
  7. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
  8. di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
  9. di assistere i colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
  10. di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
  11. di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
  12. di assistere i giovani colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;
  13. di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con il coordinamento distrettuale delle Camere Penali della Toscana e con le altre Associazioni forensi;
  14. di mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei soci e della classe forense. Per la realizzazione degli scopi sociali, l’Associazione può:
    – organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
    – promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
    – sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
    – promuovere e curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
    – farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, per qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
    – istituire borse di studio;
    – coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
    – collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali.

L’Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritengo necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Ai fini delle sue attività l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Provincie e gli altri enti pubblici territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art. 5: Requisiti dei soci

I Soci si distinguono in Soci ordinari e Soci onorari.
Possono essere soci ordinari della Camera Penale di Pistoia gli avvocati e i Praticanti Avvocati, iscritti negli albi professionali del Distretto della Corte di Appello di Firenze che esercitino con continuità la professione in campo penale.
Le domande di ammissione dei nuovi soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Socio ha il dovere di svolgere la funzione di difensore con la massima diligenza, impegno e correttezza professionale, nel rispetto della Legge e delle norme di deontologia, sviluppando i vincoli di solidarietà e lo spirito di colleganza.
Il Socio ha altresì il dovere di cooperare alla attività ed al funzionamento della Camera Penale, nonché il dovere di pagare la quota annuale entro il 30 maggio di ogni anno.
È facoltà dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare quali soci onorari Avvocati che abbiano contribuito in maniera particolare ad aumentare il prestigio della professione forense.

Art. 6: Cessazione da socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per recesso o per decadenza.
Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

  1. che non partecipino alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione, ovvero alle deliberazioni assunte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
  2. che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
  3. che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera, in ogni caso, la decadenza del socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa per due annualità, anche non consecutive, e che non si sia messo in regola con il versamento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione di formale diffida da parte del Presidente, da inviarsi al socio moroso a mezzo pec o racc.ta a/r dopo un mese dall’inoltro di un primo informale invito di pagamento da parte del Tesoriere.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato, anche a maggioranza, dal Collegio.
Il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere nuovamente iscritto all’associazione, previo versamento e regolarizzazione, oltre che della quota associativa relativa all’esercizio in corso al momento della richiesta di nuova iscrizione, anche delle quote rispetto alle quali e’ stato dichiarato moroso.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi dirittosul patrimonio sociale.

Articolo 7: Organi

Sono organi della Camera Penale la Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri durano in carica due anni.
Può altresì essere nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario.

Articolo 8: Assemblea dei Soci

La Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Camera Penale: ne fanno parte tutti i Soci ordinari, ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari avvocati che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Alla Assemblea spetta:

  • la approvazione annuale del bilancio di previsione
  • la approvazione annuale del bilancio consuntivo
  • la determinazione della quota annuale dovuta da ciascun socio ordinario
  • la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
  • la elezione del Collegio dei Probiviri
  • le modifiche dello Statuto
  • la approvazione di norme regolamentari per attuare lo Statuto
  • ogni altra deliberazione su questioni sottoposte alla Assemblea dal Consigli Direttivo o su richiesta di un numero di soci pari ad un decimo degli iscritti.

La Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre per vagliare l’operato degli altri Organi e per deliberare in ordine a quanto sottoposto dal Consiglio Direttivo.
La Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, scelto fra gli iscritti, il quale provvederà a convocare e presiedere la stessa. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ove non vi sia il Presidente Onorario, la Assemblea è convocata, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso a firma del Presidente e del Segretario.
L’avviso di convocazione sarà inviato agli iscritti a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail comunicato alla Camera Penale almeno cinque giorni prima della data di convocazione e sarà affisso nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia presso il Tribunale.
In caso di richiesta di convocazione da parte di almeno un decimo dei Soci contenente l’ordine del giorno da trattare, la Assemblea dovrà essere convocata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta e tenuta entro venti giorni dalla medesima.
La Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario o, in sua assenza, dal Presidente della Camera Penale, coadiuvato nella stesura del verbale dal Segretario.
Per la validità delle deliberazioni della Assemblea è richiesta la maggioranza dei voti dei Soci intervenuti.

Articolo 9: Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i propri componenti dal Consiglio Direttivo, ed è il rappresentante legale della Camera Penale.
Il Presidente è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
La carica di Presidente è incompatibile con analoga carica rivestita all’interno di altre Associazioni Professionali, nonché con la appartenenza al Consiglio dell’Ordine ed alla Magistratura Onoraria.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e, ove non vi sia il Presidente Onorario della Assemblea, convoca e presiede la Assemblea dei Soci.

Articolo 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea dei Soci nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo 11, ed è presieduto dal Presidente della Camera Penale.
La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio dell’Ordine.
Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, con parere consultivo e senza diritto di voto.
Al Consiglio Direttivo spetta:

  1. eleggere al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Segretario;
  2. deliberare, a maggioranza assoluta, sulle domande di ammissione a nuovo socio e sulla decadenza dei soci;
  3. perseguire ed attuare gli scopi della Camera Penale;
  4. promuovere e realizzare un costruttivo confronto con i Magistrati del Distretto della Corte di Appello di Firenze per un migliore funzionamento del servizio giustizia;
  5. curare i rapporti con gli Istituti Universitari e con ogni altro Organismo culturale;
  6. diffondere il pensiero dell’Avvocatura e le deliberazioni della Assemblea dei Soci presso le istituzioni, le associazioni e le altre Camere Penali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 11: Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo

Le elezioni per i componenti del Consiglio Direttivo devono essere indette ogni due anni, almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato degli organi da rinnovare, e comunque antecedentemente al rinnovo degli organi nazionali delle Camere Penali Italiane.
Le operazioni di votazione da parte dell’Assemblea per la elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente e dal Segretario uscenti, con l’ausilio di un ufficio di seggio composto da due scrutatori, estratti a sorte tra tutti i Soci ordinari.
Possono essere candidati al Consiglio direttivo tutti i Soci ordinari avvocati, iscritti da almeno due anni, che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il Socio più anziano di iscrizione all’Albo professionale.

Articolo 12: Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso, nonché in cui tutti i casi in cui riceva espressa delega scritta dal Presidente.

Articolo 13: Segretario

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta fra i propri componenti dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario coadiuva il Presidente nella stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci.
Al Segretario sono demandate le funzioni amministrative e di gestione dei fondi sociali; a lui spetta redigere il bilancio preventivo ed il consuntivo di gestione da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Soci.

Art. 14: Collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea con le medesime modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ma ciascun socio può esprimere sino a tre preferenze; non possono farne parte i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge al suo interno il proprio Coordinatore.
Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci, in ciò libero nelle forme; esercita la funzione disciplinare infliggendo, se lo ritiene, le seguenti sanzioni:

  • richiamo orale;
  • la censura scritta;
  • la sospensione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
  • l’espulsione

Il procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria.
Il procedimenti disciplinare può essere iniziato:

  • su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti;
  • su richiesta di uno o più soci;
  • su richiesta del socio interessato.

La contestazione dell’addebito, con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione, sarà effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., nella quale l’incolpato sarà citato a comparire avanti il Collegio dei Probiviri con l’assegnazione di un termine, non minore di 10 giorni, per essere sentito a sua difesa.
L’incolpato potrà farsi assistere da un Collega.
Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire documenti e di sentire i testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate, con raccomandata a.r. in copia integrale, entro 15 giorni all’interessato e al Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
L’azione disciplinare deve concludersi inderogabilmente entro un anno dal fatto oggetto di contestazione.

Art. 15 Esercizio Sociale – Bilancio

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno il Consiglio direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consultivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 16 Scioglimento – liquidazione

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti alla Unione Camere Penali Italiane.