Il Ministero della Giustizia, nonostante la facoltà di depositare le impugnazioni via PEC, chiede comunque il deposito delle copie cartacee nel numero previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di rito e preannuncia, in difetto di ciò, il recupero dei costi.

Pubblichiamo una nota con la posizione della Camera Penale di Pistoia sul punto, inviata anche all’Unione per ogni opportuna valutazione e delibera da parte della Giunta.

Camera Penale PT – Nota su art. 164 disp.att. cpp